SUPERBONUS 110%: COSA SAPERE SUGLI INCENTIVI FISCALI

      in collaborazione con PRONEMA

 

Tra le misure introdotte dal Governo con il Decreto Rilancio, convertito con revisioni nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, c'è il cosiddetto Superbonus 110% (detto anche Ecobonus 110%). L'iniziativa nasce per migliorare le scadenti prestazioni energetiche (e anche sismiche) del vetusto patrimonio immobiliare nazionale, offrendo una straordinaria opportunità ai contribuenti per eseguire opere di riqualificazione finalizzate a: abbattere i consumi, innalzare il comfort (estivo e invernale) e aumentare il valore del proprio immobile, senza la necessità di utilizzare risorse proprie.

Gli articoli 119 e 121 della Legge n. 77 del 17.07.2020 introducono un’eccezionale misura di supporto alla domanda interna, puntando sullo sviluppo sostenibile e in particolare sull’edilizia ad alta efficienza energetica, come volano per la ripartenza economica.

 

Il Superbonus 110% propone infatti ai contribuenti l’occasione unica per riqualificare gli immobili esistenti con un esborso pari a zero, o quasi.

 

 

1) In cosa consiste il Superbonus 110%?

Il contribuente, sostenendo interamente il costo degli interventi, può detrarre dalle proprie imposte sui redditi, in 5 anni (con cadenza di una rata all'anno), l'importo complessivo pari al 110% del costo delle opere agevolate ed eseguite dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Facciamo un esempio: se un soggetto privato spendesse € 40.000 per riqualificare la propria abitazione, ogni anno per un quinquennio, recupererebbe € 8.800 di mancato versamento delle imposte.

In alternativa alla detrazione fiscale, il contribuente (anche fiscalmente incapiente) può scegliere di cedere il proprio credito d’imposta alle banche, agli intermediari finanziari o ad altri soggetti (privati o aziendali) dotati di capienza fiscale. A tal proposito iniziano a emergere le intenzioni dei grandi gruppi bancari che sono già all'opera per rilevare il credito d’imposta dei contribuenti, sia direttamente sia attraverso la cessione alle aziende, e per proporre prodotti finanziari specifici per privati, condomìni e aziende, anche a sostegno del periodo che intercorre tra l’avvio dei lavori e la concretizzazione dell’incentivo fiscale.

Oppure il contribuente può decidere di ottenere lo sconto diretto in fattura, cedendo il credito di imposta all'impresa che realizza i lavori o ai fornitori coinvolti. Questi ultimi soggetti potranno a loro volta utilizzare il credito acquisito come compensazione per il versamento dei propri tributi, oppure cederlo ad altri soggetti (inclusi gli istituti bancari), secondo un numero illimitato di passaggi, ottenendone immediata liquidità a copertura dei costi.

Al contribuente è lasciata la possibilità di scelta tra le varie opzioni ad ogni stato di avanzamento dei lavori (due al massimo per ciascun intervento e corrispondenti a non meno del 30% del totale della spesa), avvalendosi per l’esercizio dell’opzione, di commercialisti e CAF abilitati alla trasmissione telematica.

Tale Comunicazione dev'essere inviata a decorrere dal 15 ottobre ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previste rende l'opzione inefficace.

Ogni beneficiario può sfruttare il Superbonus per realizzare interventi al massimo su due unità immobiliari (quindi l’accesso vale anche per le seconde case), fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

 

2) Cos’è lo sconto in fattura?

È facoltà dell’impresa che realizza i lavori e/o dei fornitori coinvolti, come per esempio l'impresa edile o i rivenditori di serramenti, di accettare l’applicazione dello sconto diretto in fattura.

In questo caso il fornitore anticipa sotto forma di sconto fino al 100% del corrispettivo dovuto, ricevendo in cambio dal cliente un credito di imposta pari al 110% del costo dei lavori, che potrà a sua volta “girare” alla banca o ad altri soggetti dotati di capienza fiscale. Lo stato intende quindi sostenere l’onere finanziario dell’operazione, con il 10% di differenza sul prezzo dei lavori.

Preme evidenziare che restano sempre in capo al beneficiario originario della detrazione sia il possesso dei requisiti per l’accesso all'agevolazione, sia le eventuali responsabilità riscontrate dall'Agenzia delle Entrate. Qualora infatti sia accertato il mancato possesso, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, rivalendosi sul soggetto originario. In pratica il soggetto che acquisisce il credito non rischia nulla e non perde il diritto alla detrazione, poiché la responsabilità ricade sempre sul soggetto che ha ceduto la detrazione per primo.

Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il beneficiario originario deve infatti richiedere, con l’aiuto di un commercialista o di un CAF, il visto di conformità per la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti alla detrazione. I dati devono essere comunicati in via telematica secondo le modalità disposte dal Provvedimento emanato dall'Agenzia delle entrate l'8 agosto 2020.

Sempre ai fini della cessione del credito o per lo sconto in fattura, i tecnici abilitati, incaricati dal proprietario dell’immobile, asseverano tramite invio all’ENEA, sia il rispetto dei requisiti previsti, sia la congruità delle spese sostenute utilizzando i massimali di costo per singola tipologia di intervento (di cui all'allegato del Decreto Requisiti tecnici del 6 agosto 2020) oppure mediante i prezzari regionali o quelli pubblicati dalla tipografia del Genio Civile, allegando alla documentazione inviata il computo metrico delle opere. I professionisti devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi (comunque non inferiore a € 500.000), al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati ai propri clienti e nei confronti del bilancio dello Stato.

Anche l'IVA, tutte le opere edili provvisionali e accessorie (connesse agli interventi effettuati e agevolati) e le spese professionali sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni (i cui corrispettivi sono stabiliti secondo i valori massimi individuati nel DM "Parametri" del 17 giugno 2016), rientrano tra le spese detraibili.

 

3) Quali tipologie di immobili possono beneficiare del Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% è rivolto alle persone fisiche (ma anche agli IACP, alle associazioni del terzo settore e alle società sportive dilettantistiche per quanto riguarda gli spogliatoi) e può essere utilizzato dai condomìni, dagli edifici monofamiliari e delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari (come per esempio le case a schiera o le unità bifamiliari) che siano funzionalmente indipendenti (con impianti per l'acqua, il gas, l'energia elettrica e il riscaldamento, di proprietà esclusiva) dotate di accesso autonomo esterno. Sono quindi esclusi dal provvedimento i fabbricati di proprietà di imprese e persone giuridiche, a meno che facciano parte di interventi condominiali. Sono ammessi all'agevolazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al DPR 380/2001.

L’agevolazione fiscale in ogni caso non si applica alle unità immobiliari “di pregio” appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli).

Qualora l’edificio sia vincolato (come bene culturale o del paesaggio, secondo il D.lgs. 42/2004) o gli interventi “trainanti” siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi previsti dall’Ecobonus anche se non eseguiti congiuntamente a uno degli interventi primari, ferma restando la necessità del miglioramento di almeno due classi energetiche.

 

4) A quali lavori si applica il Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% dev'essere utilizzato per l’esecuzione dei cosiddetti lavori trainanti. Si tratta di interventi di isolamento termico degli elementi opachi (murature, coperture, solette di pavimento o di soffitto, rivolte verso ambienti non climatizzati, verso l’ambiente esterno o verso il terreno), che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente dell’immobile, oppure per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (necessariamente centralizzati per i condomìni), con caldaie a condensazione (con efficienza certificata almeno pari alla classe A di prodotto e con la contestuale installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia) o con pompe di calore (anche in funzione ibrida e aventi i requisiti individuati nell'allegato F del Decreto Requisiti tecnici del 06.08.2020).

La potenza termica complessiva dei nuovi generatori di calore non può eccedere oltre al 10% la potenza complessiva dei generatori di calore sostituiti. Nel caso di generatori di calore unifamiliari destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, sono comunque ammesse potenze nominali non superiori a 35 kW.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, cosiddetti trainati (già agevolati dall’Ecobonus, nei limiti di spesa previsti) qualora siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi primari precedentemente richiamati.

Sulle singole unità immobiliari residenziali situate all’interno di edifici costituiti in condominio, è unicamente possibile realizzare interventi trainati.

Qualora si eseguano opere riconducibili sia agli interventi “trainati” sia a quelli “trainanti”, il contribuente potrà applicare una sola agevolazione (Superbonus o Ecobonus).

Occorre prestare attenzione che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainati devono necessariamente essere comprese nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Il Decreto prevede inoltre, come interventi collegati ai precedenti, anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici, dei relativi sistemi di accumulo e delle ricariche dei veicoli elettrici. Questi dispositivi godono di un proprio limite di spesa (€ 48.000) indipendente dagli altri interventi richiamati.

 

5) Quali sono i limiti di spesa?

Il limite di spesa detraibile al 110%, per gli interventi che interessano l’isolamento termico dell’involucro è complessivamente di: € 50.000 per gli edifici monofamiliari e per le unità abitative funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo esterno; € 40.000 per i condomìni costituiti da 2 a 8 unità immobiliari (da conteggiarsi per ciascuna unità immobiliare); di € 30.000 per i condomìni con più di 8 unità immobiliari (per ogni unità immobiliare). La spesa massima ammessa alla detrazione Superbonus 110% per la sostituzione degli impianti è pari a: € 30.000 per gli edifici monofamiliari e per le unità abitative funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo; € 20.000 per i condomìni costituiti da 2 a 8 unità immobiliari (da conteggiarsi per ciascuna unità); € 15.000 per i condomìni con più di 8 unità immobiliari (per ogni unità).

 

6) Quali requisiti vanno rispettati per usufruire dell’Ecobonus 110%?

Un professionista abilitato deve dimostrare tramite un Attestato di Prestazione Energetica (eseguito ante e post operam, sull’edificio nella sua interezza o relativo alle unità indipendenti) che gli interventi effettuati (che devono comprendere almeno uno dei cd. “trainanti”) permettano un miglioramento di almeno due classi energetiche (per esempio da classe G a classe E). Conviene quindi che il contribuente pianifichi attentamente l’intervento con l’aiuto di un professionista, per evitare spiacevoli e costose sorprese sulla linea d’arrivo. Ogni situazione richiederà infatti un’analisi preventiva capace di individuare quali opere effettuare per accedere pienamente al Superbonus 110%. 

Nel caso di interventi di coibentazione termica il dispositivo di legge prevede che i materiali isolanti utilizzati debbano rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) secondo i dettati del D.M. 11.10.2017. Si tratta fondamentalmente di accertarsi che i prodotti utilizzati siano accompagnati dalla dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025. Oltre a ciò, il Decreto Requisiti tecnici del 06.08.2020 (allegato E) ha previsto, e aggiornato, le trasmittanze termiche U limite da rispettare (ponti termici esclusi) per gli interventi di isolamento termico e per la sostituzione delle finestre (zona climatica E: Uw ≤ 1,30 W/m2K).

 

7) Come si devono effettuare i pagamenti?

Come già previsto per l’Ecobonus 50%, i pagamenti delle fatture di anticipo, di avanzamento lavori e di saldo dovranno essere effettuati dai contribuenti privati mediante bonifico parlante. Possono essere utilizzati indifferentemente i modelli già predisposti dagli istituti bancari per l’Ecobonus ovvero per il Bonus Casa. 

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile) nonché i conviventi di fatto, sempre ché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. In quest’ultimo caso è sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. 

Il tecnico abilitato incaricato dal contribuente, una volta conclusi gli interventi (o per ogni SAL - stato di avanzamento dei lavori), dovrà comunicarne i dati all’ENEA secondo le modalità definite dal DM Asseverazioni e Modulistica del 3 agosto 2020.

 

8) Cosa manca al Superbonus 110% per essere pienamente utilizzabile?

Gli strumenti attuativi sono stati tutti pubblicati, prima della scadenza dei termini previsti. A parte qualche probabile ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate e dell’ENEA, per dipanare quei dubbi che certamente emergeranno per situazioni atipiche, è tutto pronto per realizzare gli interventi e pianificare con gli istituti bancari le modalità per la cessione del credito.

 

IN CONCLUSIONE

La misura introdotta dal Governo nasce per migliorare il patrimonio immobiliare esistente, offrendo un’unica ed eccezionale occasione di eseguire opere per abbattere i consumi, aumentare il comfort e il valore del proprio immobile, senza la necessità di utilizzare risorse proprie.

Il Superbonus 110% potrà essere vantaggioso per tutte gli attori coinvolti, a condizione che il sistema bancario sia pronto, come già appare con tutta evidenza dai comunicati ufficiali, a recepire i crediti fiscali portati in dote sia dai soggetti privati, sia dalle attività imprenditoriali, anche di piccole e medie dimensioni, coinvolte nel processo edilizio.

 

Abbiamo di fronte a noi poco meno di 18 mesi durante i quali bisognerà comprendere le regole del gioco per migliorare il profilo energetico del nostro paese e rilanciare l’economia sospesa durante il lock down. È facile immaginare che alcuni settori saranno spinti ad attivare le necessarie relazioni con la filiera dell’edilizia termoisolante e con i professionisti coinvolti, poiché ogni tassello potrà concorrere alla riuscita dell’operazione, nel pieno soddisfacimento delle possibilità offerte al contribuente dal Superbonus 110%.

 

Per dirla in poche parole, la semplice sostituzione di una seppur vecchia caldaia con una pompa di calore di ultimissima generazione, nella gran parte dei casi, non può tradursi, da sola, in un miglioramento di due classi energetiche. Mentre un intervento di coibentazione delle pareti perimetrali (il cd. cappotto) che rispetti le trasmittanze termiche imposte dal Decreto Requisiti tecnici è, quasi sempre, in grado di soddisfare le prestazioni previste per accedere all'incentivo. Il committente in questo caso sarà indubbiamente invogliato a sfruttare pienamente il tetto di spesa previsto (per esempio € 50.000 per gli edifici singoli) anche con l’installazione delle schermature solari e con la sostituzione dei serramenti, poiché potrà accedere per tutti gli interventi effettuati al Superbonus 110%.

 

Chi infatti in queste condizioni non sarebbe attratto a effettuare gratuitamente tutti i lavori di efficientamento energetico previsti, ottenendo inoltre un notevole abbattimento delle spese energetiche e delle emissioni nocive in atmosfera per tutti gli anni a venire?

 

 

A CHI RIVOLGERSI PER PIANIFICARE L’INTERVENTO?

L’aiuto di un professionista del settore permetterà di sfruttare pienamente il Superbonus 110%. Pianificare l’intervento sarà fondamentale per individuare gli interventi più redditizi nel rispetto della normativa urbanistica, energetica e fiscale; scegliere i materiali isolanti ideali; ottenere i permessi edilizi; selezionare l’impresa che realizza i lavori; asseverare la correttezza delle dichiarazioni tecniche richieste; seguire la realizzazione delle opere fornendo indicazioni esecutive a tutti gli attori coinvolti.

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Alessandro Palazzo

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